Polizze vita o strumenti di investimento? la Cassazione fa tremare l’ANIA

Un’ordinanza della Corte di Cassazione, la nr.  10333/2018, rischia di creare un autentico sconquasso all’interno del mercato assicurativo italiano. In particolar modo, con precipuo riferimento al settore delle polizze vita. Le polizze di assicurazione sulla vita, come noto, hanno ad oggetto appunto l’esistenza in vita del contraente assicurato e sono connotate dal fatto che il rischio del prodotto assicurativo (rappresentato dalla persistenza in vita piuttosto che dal decesso del contraente medesimo) grava per intero sulla compagnia di assicurazione.

In Italia, stando a recenti statistiche, la produzione (quindi il volume di affari del ramo vita) ha raggiunto un livello che tocca i 7,8 miliardi di euro. All’interno di questo ‘serbatoio’ troviamo, però, una serie di prodotti che vengono ‘contrabbandati’ come polizze di assicurazione sulla vita mentre, in realtà e di fatto, sono costituiti da contratti nei quali il rischio non è per intero gravante sulla compagnia di assicurazione ma anche, se non soprattutto, in capo al contraente. Questo aspetto li rende molto simili a prodotti di natura finanziaria in cui il rischio non pesa sulle robuste spalle (e quindi sulle pingui casse) delle società assicurative –  come dovrebbe essere di regola per un contratto di assicurazione caso morte – ma, piuttosto, su quelle assai più fragili del contraente (in ragione della volubilità dei mercati finanziari all’interno dei quali si muovono, per ottenere performance altamente redditizie, i professionisti incaricati di investire i denari messi a disposizione dall’assicurato).

Questi prodotti, che potremmo definire ‘ibridi’ vengono qualificati, in gergo, come polizze di ‘ramo III’. Nell’ambito dei 7,8 miliardi di cui parlavamo poc’anzi, 5 miliardi (stando ai più recenti rilievi) sono costituiti da polizze, per così dire, tradizionali mentre 2,7 miliardi sono riconducibili al surrichiamato ‘ramo III’ con un peso ormai tutt’altro che indifferente e ben superiore a un terzo rispetto al montante complessivo.

Ebbene, su questa situazione è calata come una lama di ghigliottina la pronuncia di cui in apertura la quale ha messo nero su bianco alcuni principi destinati a incidere in maniera potenzialmente esplosiva sulla materia di cui trattasi. Per esser precisi, la Cassazione ha sottolineato come non possono considerarsi, a nessun effetto, alla stregua di polizze assicurative – con il conseguente venir meno dei relativi benefici in materia ereditaria e sul piano fiscale –  le polizze sedicenti ‘assicurative’, ma in realtà configurate in modo tale da potersi rubricare, a tutti gli effetti, alla stregua di prodotti di investimento. In altri termini, secondo l’arresto giurisprudenziale in questione, se l’assicurazione vende un prodotto designato ‘assicurazione sulla vita’ ed esso si presenta, in realtà, come uno strumento finanziario in cui il rischio grava non solo in capo alla compagnia di assicurazione, ma anche in capo al soggetto contraente (nonché parte debole del sinallagma contrattuale), allora non si potrà più parlare di polizza assicurativa sulla vita, ma si dovrà parlare, invece, di strumento di investimento vero proprio.

La linea di discrimine sarà costituita, quindi, dal fatto che il prodotto (e il contratto su cui esso si regge) preveda o meno, al momento del verificarsi dell’evento luttuoso cui è ancorata la polizza, la restituzione dell’intero capitale. Nel primo caso, potremo a buon diritto utilizzare la classica terminologia di ‘polizza di assicurazione sulla vita’, nel secondo caso dovremo invece impiegare la dicitura di  ‘prodotto finanziario’ destinato, quindi, ad essere assoggettato a una disciplina tutt’affatto diversa, anche sul versante fiscale.

La Corte di Cassazione ha anche specificato che – laddove il contratto assicurativo sia  stato siglato da una persona fisica mercè l’intermediazione di una società fiduciaria, l’investitore non potrà essere considerato l’agenzia fiduciaria, ma la persona fisica ‘fiduciante’ destinataria degli effetti del contratto, e cioè l’assicurato. Ergo, il fatto che gli obblighi incombenti sull’intermediario finanziario siano stati regolarmente assolti dovrà essere ponderato prendendo a riferimento proprio il soggetto ‘fiduciante’, vale a dire la persona fisica e non la si società fiduciaria. Evidentemente, in tal modo sarà assai più difficile dimostrare, attenendosi ai criteri di cui sopra, che il soggetto investitore aveva la preparazione adeguata per rendersi conto dell’investimento che gli era stato proposto.

Va segnalato che l’ANIA ha subito dato alle stampe una sua velina del 7 maggio 2018 nella quale afferma che gli Ermellini, in realtà, non avrebbero affatto preso posizione sulla qualificazione dei contratti assicurativi sulla vita, ma si sarebbero riferiti, semmai,  a un caso peculiare caratterizzato dal ruolo assunto da una società fiduciaria in cui quest’ultima aveva peccato di gravi errori di trasparenza. Onde per cui, non vi sarebbero elementi sufficienti per consentire di rimettere in discussione la connotazione tipica di prodotto assicurativo con particolare riferimento alle polizze (pur con contenuto finanziario) che rispettino determinate caratteristiche legislativamente previste e a prescindere dal fatto che esse prevedano la restituzione del capitale. Infatti, prosegue l’ANIA, le polizze sulla vita sarebbero pur sempre contraddistinte da garanzie di tipo finanziario-demografico collegata alla vita dell’assicurato e, pertanto, nessun dubbio può essere espresso sulla natura assicurativa di questi prodotti.

Va pur detto che il comunicato dell’organo rappresentativo della compagnie italiane assomiglia tanto all’auspicio formulato ‘toccando ferro’ – ci si passi la proverbiale espressione – che si utilizza quando si teme di incappare in una disavventura (in verità meritata) in qualsiasi campo della vita e degli affari, piuttosto che un meditato e condivisibile parere sul contenuto dell’ordinanza in oggetto. Quest’ultima, a tutti gli effetti, si segnala non solo come rivoluzionaria, ma anche per essere contraddistinta da una sostanziale equità di fondo. Non si vede, infatti, come e perché si dovrebbe considerare alla stregua di una polizza di assicurazione un prodotto che non contempla quella caratteristica elementare (ed intuitiva anche per l’uomo della strada) tipica di ogni prodotto assicurativo sulla vita e cioè la restituzione ‘a babbo morto’ quantomeno del capitale che la vittima aveva a suo tempo investito.

Avv. Francesco Carraro

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