Danno non patrimoniale!

Danno non patrimoniale: lo scostamento dalle tabelle milanesi va motivato (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 04/02/2016 n° 2167)

La Corte di Cassazione, con grande chiarezza, fa presente l’imprescindibilità della valutazione equitativa nel determinare il valore del danno la quale, seppur rispondendo a criteri di elasticità e flessibilità, allo stesso tempo, deve fondarsi su dei parametri prestabiliti, onde evitare che lo stesso tipo di lesione venga valutato in maniera differente da soggetto a soggetto, rischiando così di venir meno ad uno dei cardini del nostro sistema giuridico e cioè l’uguaglianza sostanziale, oltre che alla prevedibilità della decisione (cfr. Cass. 23/1/2014 n.1361; Cass. 7/6/2011, n.12408).04

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