Come si calcola il danno patrimoniale da lucro cessante
Con pronuncia depositata il 4 febbraio 2020, numero 2463, la Corte di Cassazione è tornata sul tema del danno patrimoniale da lucro cessante conseguente alla lesione alla capacità lavorativa specifica del danneggiato.
Ci troviamo davanti a tale questione quando la vittima del sinistro non ha ricevuto solo un danno biologico permanente, ma ha riportato anche delle conseguenze in grado di ridurre (in tutto o in parte) la sua capacità di svolgere l’attività lavorativa cui il danneggiato si dedicava al momento dell’incidente.
Già in passato, ci si era posti il problema dei soggetti privi di reddito perché disoccupati o perché in cerca di un lavoro o perché studenti o casalinghe. In tutti questi casi, il criterio cui si faceva riferimento (onde concedere il ristoro del danno da luco cessante a favore di una persona che, di fatto, non lavorava) era quello del triplo della pensione sociale.
Detto parametro era già previsto dalla legge 990 del 1969 e, successivamente, fu recepito anche dal D.lgs. 209/2005 (Nuovo Codice delle Assicurazioni).
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