Danno da emotrasfusione: la prescrizione decorre dalla percezione della malattia
In tema di danno da emotrasfusioni, ai fini della valutazione del decorso della prescrizione occorre far riferimento non, di per sé ed in quanto tale, al fatto materiale del decesso del danneggiato, bensì alla percezione ed alla scoperta della malattia ovvero della sua ascrivibilità alla trasfusione di sangue infetto. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, in accoglimento della domanda risarcitoria del danno proposta iure proprio dai congiunti del soggetto deceduto a seguito di trasfusioni di sangue infetto, aveva fatto decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dalla data del decesso della loro dante causa). È quanto si legge nella
sentenza della Cassazione civile del 4 dicembre 2024, n. 31029.