Doppio ricovero ospedaliero: l’azione risarcitoria relativa al primo comprende anche il secondo?

Una paziente viene ricoverata in ospedale per un intervento all’anca, a distanza di un mese subisce un successivo ricovero per curare un’infezione. La donna evoca in giudizio l’ospedale assumendo la responsabilità dei sanitari in relazione all’operazione, ma la CTU accerta la responsabilità in relazione al secondo ricovero.

La domanda risarcitoria avente ad oggetto la responsabilità dei medici per il primo intervento si estende al secondo?

La Corte di Cassazione, SezioneIII, con l’ordinanza 13 settembre 2024, n. 24656 (testo in calce), risponde negativamente e afferma che «non può aversi identità di domande, né può dirsi che l’una è implicita nell’altra, se esse fanno valere due inadempimenti diversi, in quanto relativi a prestazioni oggetto di diversi contratti». Infatti, la paziente ha concluso due diversi contratti con la struttura sanitaria: il primo avente ad oggetto l’operazione e tutte le prestazioni accessorie (pre-operatorie, post-operatorie et similia) e il secondo relativo alla cura dell’infezione. Si tratta di negozi che hanno ad oggetto prestazioni e obbligazioni distinte che non sono implicite l’una nell’altra. Infatti, per i sanitari difendersi dall’accusa di essere inadempienti al primo contratto (intervento chirurgico) non è come difendersi dall’inadempimento del secondo (cura dell’infezione).

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