Il danno da fermo tecnico
Come ha insegnato, la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, il cd. “danno da fermo tecnico” subito dal proprietario dell’autovettura per l’impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo, che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore” (Cass. 14.12.02 n. 17963). Anche i giudici di merito hanno avuto occasione di pronunciarsi in questo senso: “Il danno da fermo tecnico, risarcibile anche in via equitativa qualora non sia fornita dal danneggiato una puntuale prova in merito, deve essere quantificato con riferimento al tempo indispensabile per le riparazioni dell’auto” (Giudice di Pace di Perugia, 6 luglio 2000). La Corte di Cassazione ha poi confermato l’orientamento con la sent. n. 12908 del 13 luglio 2004: “il giudice di merito non può ignorare che il danno al mezzo meccanico da sinistro stradale provoca al danneggiato questo ulteriore pregiudizio economico, costituito dalla perdita della disponibilità del mezzo meccanico durante il tempo necessario per le riparazioni, e in presenza di un danno certo, ma non determinato nella sua esatta entità, ha l’obbligo di provvedere alla liquidazione del medesimo in via equitativa, secondo il disposto dell’art. 1226 c.c., servendosi dei mezzi di prova a disposizione, tutte le volte che il danno da sosta tecnica, per la esiguità delle riparazioni, non risulti irrisorio”. E’ da ritenersi ingiustificata quindi la prassi delle compagnie di assicurazione di disconoscere il risarcimento di tale voce di danno in mancanza di una specifica documentazione fiscale attestante il noleggio di un mezzo sostitutivo. Infatti, il ristoro del danno è dovuto per il semplice fatto di non aver potuto utilizzare il proprio veicolo e per l’ovvio disagio conseguentemente patito.
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