Il valore ante sinistro del veicolo
Com’è noto, quando la vettura danneggiata ha un valore, al momento dell’urto, inferiore a quello del costo necessario per le relative riparazioni, l’assicurazione risarcisce una somma corrispondente al primo dei valori indicati, salvi casi particolari, in cui il prezzo delle riparazioni, esclusa l’iva, sia di poco superiore al c.d. valore ante sinistro dell’auto. Orbene, nella liquidazione del valore commerciale dell’autovettura al momento dell’incidente, al danneggiato spetta una somma comprensiva anche delle correlate spese accessorie, come quelle per il mancato ‘godimento’ del bollo, quelle necessarie per la ricerca di altro veicolo usato con le stesse caratteristiche di quello incidentato, nonché quelle del costo dell’eventuale radiazione e nuova immatricolazione di altra autovettura. I giudici di merito hanno così statuito, in proposito: “In caso di riparazioni antieconomiche di un veicolo danneggiato, la liquidazione del risarcimento va effettuata tenendo conto del valore di mercato della vettura, aumentato delle spese di demolizione del relitto e di immatricolazione di una nuova vettura, detratto il valore presumibile del relitto medesimo” (Giudice di pace Torino, 10 ottobre 1997). Infatti, “Ove le spese di riparazione del veicolo danneggiato superino l’effettivo valore del medesimo, il giudice, in applicazione del principio di cui all’art. 2058 comma 2 c.c., può disporre che il risarcimento del danno avvenga solo per equivalente (nella specie si è assunto come parametro il raffronto sintetico e globale della cosa prima e dopo l’evento dannoso, con l’aggiunta di una somma pari a quella delle spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato)” (Pretura Taranto, 09 marzo 1993).
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