Indennizzo diretto con più di due veicoli: per la Cassazione si può
A distanza di dieci anni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo del nuovo codice delle assicurazioni (D.p.r. n. 254 del 18.07.2006) la Corte di Cassazione si produce in un autentico virtuosismo ermeneutico dando nuovo slancio e vigore alla disciplina del cosiddetto indennizzo diretto.
Infatti, con l’ordinanza n. 3146 deposita il 07.02.2017, la Suprema Corte ha avallato una tesi contraria a una linea di pensiero ad oggi assolutamente uniforme in materia: quella secondo cui tale disciplina si applicherebbe solo ai casi di collisione fra due veicoli.
Se c’era un punto fermo, una stella polare, un elemento cardinale nel cangiante panorama normativo e giurisprudenziale della materia dell’infortunistica era proprio il postulato della applicabilità dell’indennizzo diretto esclusivamente alle ipotesi di scontro fra due vetture. Il che escludeva qualsiasi altra fattispecie e cioè tutti gli incidenti in cui fosse compromessa – nella dinamica generatrice dell’evento – la condotta, colposa o meno, del conducente di una terza o di più vetture. Ebbene, da oggi non sarà più così. Gli Ermellini hanno stabilito che la procedura di risarcimento diretto è applicabile anche a sinistri più complessi in quanto coinvolgenti una pluralità di automobili, purché avvenuti nel territorio della Repubblica.
L’unica condizione imprescindibile, secondo la Corte, affinché possa trovare applicazione il D.p.r. 254/2006 è che il conducente dell’eventuale ulteriore veicolo non abbia alcuna responsabilità nella produzione dell’evento.
Per giungere a questa sorprendente conclusione, la Corte valorizza le ultime sei parole dell’art. 1, comma 1, lettera D del regolamento attuativo laddove si legge che il “sinistro” consiste nella “collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”.
In altri termini, la Corte ha così ragionato: se – per “sinistro” valorizzabile in sede idi indennizzo diretto – si intende la collisione tra due mezzi senza il coinvolgimento di altri veicoli responsabili, evidentemente rientrerà in tale disciplina il caso di scontro anche tra più di due veicoli purché quelli eccedenti la coppia non siano in alcun modo responsabili dell’evento. Pensiamo al tipico caso in cui una vettura viene tamponata e sospinta contro un mezzo parcheggiato.
Non v’è dubbio che la ratio di tale pronuncia sia quella di ampliare la casistica dell’indennizzo diretto sulla base della premessa, peraltro opinabile, secondo cui la riforma del 2006 ha abbreviato i tempi e semplificato le procedure necessarie per giungere all’agognato ristoro del danno patito.
Secondo la Cassazione non vi sono ostacoli di carattere pratico e procedurale alla nuova disciplina risultante dall’intervento dell’ordinanza 3146/2017 giacché le assicurazioni sono ben strutturate per “operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall’esistenza di altri danneggiati”.
Vedremo quali saranno gli effetti e la portata di tale pronuncia. Per il momento, ci permettiamo di rilevare come il tanto decantato indennizzo diretto abbia spesso prodotto non già un avvicinamento tra le esigenze dei danneggiati e il mondo delle assicurazioni, quanto piuttosto una latente conflittualità tra soggetti (assicurato e assicuratore) che dovrebbero militare dalla stessa parte della barricata e che invece si vedono, il più delle volte, contrapposti in una paradossale schermaglia tra amici-nemici in cui a prevalere è quasi sempre la logica (e il portafoglio) del più forte.
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