La garanzia legale sui beni di consumo
La garanzia legale è frutto della normativa entrata in vigore il 23 marzo del 2002. Una piccola rivoluzione che rappresenta non solo un passo in più nell’avvicinamento all’Europa e alla direttiva europea 99/44 ma, soprattutto, il modo migliore per tutelare i consumatori italiani nell’acquisto di beni di consumo, nuovi ed usati, comprese le automobili, moto e veicoli in genere. Le nuove norme, previste dal Decreto Legislativo n. 24 del 22 febbraio 2002, hanno modificato l’art.1519 bis e seguenti del Codice Civile abolendo ogni limitazione sulle garanzie offerte al momento dell’acquisto; oggi tali norme sono comprese nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), nel Titolo III : GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO negli articoli da 128 a 135; questa protezione è aggiuntiva rispetto ad ogni altra disposizione del Codice Civile in materia di garanzia. In concreto, se prima del 23 marzo 2002 il commerciante aveva semplicemente la facoltà di garantire la vendita di un’auto usata, stabilendone a suo piacimento la durata ed i limiti, dopo quella data egli è obbligato per legge a garantire la trasparenza dell’acquisto e deve rimediare a difetti, compresi guasti non imputabili a normale usura o manutenzione, per una durata minima di 12 mesi rispetto alla prescrizione di due anni prevista dalla legge, in mancanza di specifici patti. La garanzia è dovuta dal venditore, non dal fabbricante, che si farà carico della rivalsa del commerciante; attenzione quindi alle auto con chilometri zero, ovvero quelle immatricolate dai concessionari e rivendute come usato con garanzia della casa, a prezzi scontati. La garanzia è sempre dovuta ed irrinunciabile: qualsiasi diverso accordo, limitazione od esclusione da parte del venditore sono nulli. La garanzia legale è gratuita: per essa non si deve pagare nulla. La garanzia legale è dovuta per 24 mesi e non può essere limitata od esclusa (ogni clausola in tal senso sarebbe nulla); per l’usato può essere limitata a 12 mesi, con il consenso delle parti. Il luogo comune “usato quindi garanzia limitata a 12 mesi” non è corretto. Nel momento in cui il consumatore accetta una limitazione a 12 mesi, opera una rinuncia che esige una contropartita. Nessuna limitazione può essere imposta alla garanzia. Sono nulle le clausole che prevedono una franchigia sulle spese in caso di riparazione dei guasti coperti dalla garanzia, perché il venditore è tenuto per legge ad accollarsi l’intera cifra necessaria per ripristinare il veicolo nelle condizioni in cui era al momento della vendita. Le esclusioni dalla garanzia devono essere espressamente concordate dalle parti. La validità della garanzia è ovviamente subordinata a tagliandi regolari.
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