Responsabilità della Pa per danno da ritardo
L’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 7 del 2021 torna a pronunciarsi sulla natura della responsabilità della P. A. per danno da ritardo nell’emanazione di un provvedimento amministrativo.
Precisamente, con la sentenza in commento (testo in calce), la Plenaria esamina i riflessi della responsabilità della P.A. per inerzia o ritardo sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, che causa una lesione di interessi legittimi, giungendo alla conclusione che si tratta di una responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già una responsabilità da inadempimento contrattuale, ed evidenziando, altresì, la necessità di accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita. Per la quantificazione delle conseguenze risarcibili il Collegio ritiene che, in virtù dell’art. 2056 cod. civ. si applichino i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ., e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall’art. 1225 cod. civ.