Sorpasso e svolta a destra
La prevalente giurisprudenza di merito insegna che in caso di sinistro stradale incorso tra una vettura che nell’eseguire una manovra di svolta a destra abbia urtato un motociclo circolante sulla propria carreggiata destra, l’autovettura urtante è responsabile dei gravi danni cagionati a danni e persone nella misura del 100% (Trib. Tivoli, 04.12.06). Ancora: “in tema di circolazione stradale, in ipotesi di svolta a destra, il conducente di un veicolo (…) ha il dovere di assicurarsi con assoluta certezza che intraprendendo la manovra non crei pericolo o intralcio ad altri utenti della strada” (Cass.pen. sent. n. 10223/05). In tale ultimo caso la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva assolto l’imputato il quale, alla guida di un camion, nel girare a destra aveva provocato la morte di una ciclista: la Corte ha ritenuto contraddittoria e illogica la sentenza nella quale si affermava come la precisa osservanza di tutte le regole durante la manovra avrebbe costituito una forma di diligenza impossibile da osservare per il guidatore. Anche gli artt. 105 e 154 del Codice della strada avvalora no la tesi della responsabilità dell’autovettura svoltante a destra. Sul punto, così si sono pronunciati gli ermellini, si pure cn riferimento al previente C.d.S.: “l’art. 105, comma 2, c. strad., nel testo di cui al d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, attribuendo nei crocevia la precedenza ai veicoli provenienti da destra obbliga il veicolo che intenda effettuare una manovra di svolta a destra ad accordare la precedenza anche al veicolo che proceda, affiancato a destra, nella medesima direzione di marcia” (Cass.civ. n. 3022/96).
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