Le Sezioni Unite su compensatio lucri cum damno e indennità di accompagnamento

La quarta sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 22 maggio 2018, in materia di compensato lucri cum damno, è la nr. 12.567. Essa concerne una vicenda di responsabilità professionale medica che ha avuto inizio nel 1999 allorquando due genitori agivano in giudizio, avanti al Tribunale di Mantova, per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal loro figliolo al momento della nascita (a causa di un taglio cesareo troppo ritardato) nonché per tutti i danni di natura non patrimoniale e patrimoniale patiti in proprio degli stessi genitori. A cagione di una serie di difficoltà insorte nel corso del parto, il neonato aveva patito una grave ipossia cerebrale e, per effetto della ritardata esecuzione del parto cesareo, era venuto alla luce affetto da gravissimi postumi permanenti sfociati in una tetraparesi.

La sentenza del Tribunale di Mantova (che aveva accolto le domande dei due genitori) venne successivamente impugnata avanti alla Corte d’Appello di Brescia e la sentenza pronunciata in secondo grado fu portata all’attenzione della Suprema Corte.

La Corte d’Appello aveva dato ragione ai genitori decidendo (con peculiare riferimento alla liquidazione del danno emergente) asserendo che tale voce doveva essere calcolata avendo riguardo non solo alla situazione in cui il minore si trovava al momento di incardinare il giudizio, ma anche a quella in cui egli si sarebbe trovato durante tutto il corso della sua successiva travagliata esistenza. Non c’era, infatti, alcuna valida ragione per pretendere che, dell’assistenza, si dovessero far carico i familiari. Inoltre, secondo i giudici di secondo grado – dall’importo liquidato – non dovevano essere detratti né l’indennità di accompagnamento né il valore delle prestazioni a domicilio erogate dal servizio pubblico. Ciò per la semplice ed elementare ragione che i genitori del minore avrebbero, comunque, dovuto far fronte anche ad altre spese per il vivere quotidiano in aggiunta a quelle di mera assistenza; e anche in considerazione del fatto che le prestazioni domiciliari erogate dagli enti pubblici erano limitate ad alcuni accessi settimanali. Non rispondevano, quindi, in toto al bisogno di poter disporre di una persona che assistesse, giorno e notte, il minore gravemente leso.

Le Sezioni Unite hanno affrontato un tema cruciale: se le prestazioni erogate dagli enti pubblici a favore del minore debbano essere, o meno, scomputate dal montante complessivo liquidato a titolo di ristoro per il danno patrimoniale emergente.

Ebbene, la risposta è stata affermativa, nel senso cioè di ritenere impegnata, anche nella fattispecie de quo, la categoria della compensatio lucri cum danno.

Il motivo per cui gli Ermellini sono pervenuti a questa conclusione è strettamente legato al criterio ermeneutico da essi selezionato anche con riferimento alle altre tre casistiche sulle quali si sono pronunciati (unitamente a quella di cui qui si discorre). Tale criterio può compendiarsi in una parola: “funzione”.

Il criterio finora usato, in materia, era quello del titolo fondativo delle differenti prestazioni di cui si trova occasionalmente a beneficiare il danneggiato: se il titolo è diverso, la compensazione non opera ed è legittimo il cumulo; se il titolo è identico, la compensazione opera e non trova giustificazione alcuna il cumulo. È proprio questo sistema che la Suprema Corte ha deciso di modificare con le storiche sentenze gemelle del 22 maggio 2018.

Per stabilire se una determinata erogazione patrimoniale, a favore della vittima di un infortunio, possa o meno cumularsi con la somma attribuita a titolo di risarcimento, bisogna guardare non tanto ai titoli in forza dei quali le due distinte liquidazioni sono corrisposte, ma piuttosto alla loro funzione. Infatti, è pressoché ovvio e scontato che i titoli costituenti la scaturigine delle due elargizioni potenzialmente sovrapponibili (provenienti da diversi soggetti in corrispondenza di un unico evento lesivo) sono tra loro distinti. Se il ‘titolo’ su cui esse si fondano fosse il criterio selettivo a disposizione dell’interprete – per decidere di volta in volta se dar corso alla compensazione ovvero se consentire il cumulo delle prestazioni – ne deriverebbe che l’istituto in oggetto non troverebbe mai applicazione; e ciò proprio perché i ‘titoli’ sono quasi sempre diversi tra loro.

Quanto va tenuto in debito conto, in questa situazione, non è già il titolo in virtù del quale la prestazione indennitaria viene erogata. Bisognerà guardare, piuttosto e invece, alla funzione di tale seconda erogazione patrimoniale liquidata da un soggetto diverso rispetto al responsabile del danno, ma pur sempre a beneficio della vittima. Se tale erogazione risponderà a una funzione di carattere compensativo, analoga a quella del risarcimento, allora dovrà trovare senz’altro applicazione la categoria della compensatio lucri cum damno. E il cumulo non sarà ammesso.

In caso contrario, invece, laddove la seconda erogazione risponda a una funzione differente da quella compensativa (tipica del risarcimento) il cumulo sarà possibile e non dovrà essere operato alcun diffalco tra le due prestazioni.

Calando tali principi al caso di specie, secondo le Sezioni Unite, è abbastanza semplice verificare come l’indennità di accompagnamento riconosciuta dalla legge 11 febbraio 1980 numero 18 (a favore di coloro che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e nella impossibilità, altresì, di compiere gli atti quotidiani della vita) abbia una natura solidaristica ed assistenziale;  peraltro, essa ha anche, indubitabilmente,  lo scopo di rimuovere le conseguenze negative prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto  dell’atto illecito altrui.

La indennità di accompagnamento mira, infatti, a far fronte e a compensare (in modo diretto e non mediato) lo stesso pregiudizio patrimoniale cagionato dall’illecito; per la precisione, il pregiudizio consistente nella necessità che la vittima ha di retribuire un collaboratore, o comunque un coadiuvante esterno, per tutte le future necessità della vita quotidiana.

La predetta finalità di carattere compensativo, cioè di rimozione delle conseguenze negative dell’illecito, fa sì che si debba senz’altro ritenere l’indennità di accompagnamento come connotata da una funzione compensativa. Ergo, essa deve essere defalcata dall’importo del danno patrimoniale emergente chiesto dei genitori del minore. Non è ammesso, quindi, cumulo.

Tuttavia, questa conclusione è possibile solo perché ricorre, nella fattispecie, anche il secondo requisito coessenziale che i giudici di legittimità esigono affinché possa operare la categoria della compensazione. Ci riferiamo a quel presupposto consistente nella previsione normativa di un sistema di surroga o rivalsa da parte dell’ente erogatore della prestazione assistenziale che viene ad affiancare quella risarcitoria. Se l’ordinamento non contemplasse un sistema di surrogazione o di rivalsa ne discenderebbero delle conseguenze necessariamente inique. Infatti, sarebbe possibile – per il responsabile – andare esente, in tutto o in parte, dall’obbligo di risarcire il danno ogniqualvolta il pregiudizio stesso fosse stato complessivamente, o parzialmente, ristorato dalle indennità patrimoniali (come quella di accompagnamento) prevedute dal legislatore. Il fatto che la legge contempli un sistema di surroga garantisce senz’altro dal rischio in questione.

Orbene, nello specifico caso affrontato dagli Ermellini, tale sistema di surrogazione/rivalsa è stato introdotto dalla legge del 4 novembre 2010 numero 183: essa dispone che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti agli invalidi civili (ai sensi della legislazione vigente) corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi sono recuperati –  fino a concorrenza dell’ammontare di dette prestazioni – dall’ente erogatore nei riguardi del responsabile civile e della di lui compagnia di assicurazione.

Una volta appurato che ricorrono entrambi i requisiti prescritti affinchè possa darsi corso all’istituto della compensazione, si potrà senz’altro giungere alle conclusioni che si leggono nella parte finale della sentenza in commento: ha errato la Corte di Brescia nel ritenere tout court cumulabile il beneficio assistenziale dell’indennità di accompagnamento (erogata dall’Inps) con l’intero ammontare del danno patrimoniale derivante dalla necessità di retribuire un collaboratore per fronteggiare i bisogni della vita quotidiana del bambino gravemente leso.

La Cassazione aggiunge, però, che lo scomputo è da intendersi limitato al solo valore capitale delle prestazioni di indennità corrisposte successivamente all’entrata in vigore della legge 183 del 2010. Se così non fosse, si incorrerebbe nelle conseguenze palesemente inique cui abbiamo accennato in precedenza. Prima della riforma del 2010, infatti, mancava quel fondamentale elemento ‘equilibratore’ del sistema costituito dalla surroga.

Avv. Francesco Carraro

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Compensatio lucri cum damno: il regalo della Cassazione alle compagnie di assicurazione

La sentenza che ha avuto maggiore impatto mediatico – fra quelle gemelle del 22.05.2018 delle Sezioni Unite della Cassazione –  è la numero 12.565  che riguarda la sciagura aerea di Ustica del 27 giugno 1980.

Trattasi, come noto, di un evento drammatico che ha segnato la storia d’Italia e che non è ancora approdato a una credibile verità, né storica né penale, circa la sua matrice e gli effettivi responsabili.

Per quanto di interesse del presente commento, ci limitiamo a rammentare la genesi della vicenda processuale conclusasi con la sentenza di cui stiamo parlando.

La società Aerolinee Itavia Spa aveva convenuto in giudizio il Ministero della Difesa, il Ministero dei Trasporti e il Ministero dell’Interno per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti, per effetto della distruzione dell’aereo e della conseguente crisi economica e finanziaria in cui era precipitata la società titolare dell’apparecchio esploso in volo.

Dopo alterne vicissitudini processuali e diverse sentenze di primo e di secondo grado e di legittimità, nel 2013 la Corte d’appello di Roma  aveva condannato il Ministero della Difesa e dei Trasporti  al risarcimento del danno patito dalla Itavia  fatta eccezione per quello da perdita dell’aereo giacchè la società attrice aveva già ottenuto un indennizzo dalla propria compagnia di assicurazione di circa 3 miliardi e 800 milioni di lire (a fronte di un danno stimato di circa 1,5 miliardi di lire).

Con la pronuncia che ci troviamo oggi a commentare, la Corte di Cassazione si è chiesta se debba o meno farsi applicazione, nel caso de quo, del principio della compensatio lucri cum damno.

Preliminarmente, gli Ermellini hanno sottolineato come alla Corte di Cassazione non spetti il compito di enunciare principi connotati da generalità o astrattezza né verità dogmatiche, in punto di diritto, ma semmai competa quella funzione nomofilattica (applicata al caso concreto) che si ricava anche dalla lettura dell’art. 363 del codice di procedura civile.

Faro ispiratore dell’arresto in questione è il principio indennitario (autentico cuore pulsante dell’intero comparto assicurativo) secondo il quale il danneggiato non può trarre ingiusto profitto da un evento dannoso: il risarcimento, cioè, deve coprire tutto il danno senza però oltrepassarlo.

Secondo la Corte, la compensatio opera sempre e comunque quando vi sia una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito, obbligato in quanto tale al risarcimento, e il soggetto tenuto per legge a erogare un beneficio al danneggiato. Tipico, in tal senso, è il caso dell’indennizzo previsto ex lege 210-92 per le vittime di trasfusioni di sangue infetto o di vaccinazioni, le quali devono scomputare dal risarcimento chiesto allo Stato quanto lo Stato ha già loro erogato, a titolo di indennizzo, per effetto della prefata disposizione normativa.

Più complessa è la questione quando l’autore dell’illecito e l’erogatore della prestazione indennitaria sono soggetti differenti. In tali ipotesi, l’opinione prevalente in giurisprudenza, quantomeno fino alla nota sentenza Rossetti del 2014, era che non dovesse esservi alcuno scomputo (e quindi non dovesse trovare applicazione la categoria della compensatio) quando il titolo,  in forza del quale ciascuno dei due soggetti “metteva mano alla borsa”, era diverso. Paradigmatico, in tal senso, il caso della vittima di un sinistro che si trovi a chiedere ed ottenere il risarcimento del danno al terzo responsabile dell’evento lesivo nonché, in aggiunta, l’indennizzo all’assicuratore con il quale essa abbia, per ipotesi, stipulato una polizza di assicurazione contro i danni. In una circostanza consimile, è evidente la disomogeneità dei titoli fondativi del credito: da un lato, il fatto illecito altrui, dall’altro il contratto in essere con una compagnia.

Ebbene, le Sezioni Unite mettono definitivamente in congedo tale soluzione ermeneutica, ritenendo che il mero criterio dell’identità, o meno, del titolo generativo del risarcimento e dell’indennizzo non sia sufficiente a condurre a una soluzione legittima, e soprattutto equa, della tematica in discussione. Quindi, gli Ermellini censurano l’idea secondo cui la diversità dei titoli delle obbligazioni costituisca una  causa giustificativa credibile delle diverse attribuzioni patrimoniali.

Qual è allora il criterio suggerito dai giudici del Palazzaccio? Esso chiama in causa non tanto il titolo giustificativo dell’erogazione patrimoniale, quanto piuttosto la categoria della “funzione” di cui il beneficio ricavato dalla vittima (collateralmente e contemporaneamente al danno) sia espressione.

L’interprete dovrà, in altre parole, accertare se tale beneficio sia compatibile, oppure no, con una funzione di carattere compensativo (com’è, tipicamente, quella del risarcimento) e quindi, per conseguenza, se tale beneficio possa, a buon diritto, imputarsi al risarcimento.

Bisognerà, dunque, domandarsi se il vantaggio in discussione sia riconducibile a una finalità di rimozione delle conseguenze pregiudizievoli dell’illecito.

Cessa, pertanto, di avere rilievo la questione della coincidenza formale dei titoli generativi –  rispettivamente – del detrimento e del lucro. Acquista, per converso, un’importanza decisiva il collegamento funzionale tra il fattore causativo della erogazione patrimoniale e l’obbligo risarcitorio. Di talché, diviene dirimente appurare la funzione specifica espletata dal vantaggio potenzialmente destinato a cumularsi (piuttosto che no) con il risarcimento.

Per esempio, nei casi di assicurazione sulla vita, l’indennità erogata da un’assicurazione potrà senza dubbio cumularsi con il risarcimento (chiesto ai – e ottenuto dai – responsabili dell’illecito) perché l’indennità è il corrispettivo di una forma di risparmio posta in essere dal beneficiario della stessa tramite il versamento dei premi e quindi esula da una funzione compensativa assimilabile a quella propria di ogni genere di risarcimento.

Lo stesso non si può sostenere, secondo la Cassazione, per le polizze infortuni. Infatti, in tal caso il pagamento dei premi non è in rapporto di sinallagmaticità funzionale con la prestazione dell’indennità. Piuttosto, i premi sono collegati con il trasferimento del rischio. E quindi, la prestazione patrimoniale (indennizzo) erogata dalla compagnia di turno, al verificarsi del fatto storico, ha una funzione classicamente compensativa (e quindi non cumulabile) con la medesima funzione espletata dal risarcimento: l’uno va, perciò, scomputato dall’altro.

Un ultimo aspetto affrontato dalla Cassazione concerne il tema della surroga a favore dell’assicuratore, prevista dall’art. 1916 cc.

In base al vecchio orientamento, tale surrogazione dell’assicuratore, nei diritti dell’assicurato danneggiato, avveniva solo se – e nella misura e nel momento in cui – l’impresa decideva di giovarsi del diritto di surroga. Ergo, la surrogazione non operava quando l’impresa decideva (magari ab origine, nel momento esatto della stipula della polizza, come accade di regola) di rinunciare a tale prerogativa.

Secondo, invece, la nuova impostazione (suggerita dalla sentenza in commento), la surrogazione opera automaticamente con il verificarsi del fatto oggettivo del pagamento dell’indennità, senza che vi sia necessità del presupposto soggettivo della comunicazione (indirizzata dall’assicuratore al terzo responsabile) di avere pagato e di volersi surrogare al proprio assicurato. Opinare altrimenti significherebbe avallare quell’erratico percorso (già precedentemente seguito dai giudici italiani) che conduceva al distorsivo effetto di permettere alla vittima di un sinistro di cumulare due erogazioni pecuniarie (risarcimento e indennizzo, appunto) aventi la medesima funzione compensativa del danno.

Per contro, la soluzione per cui si schierano oggi i giudici della Suprema Corte, da un canto permette all’assicuratore di recuperare aliunde quanto pagato all’assicurato danneggiato, dall’altro impedisce a quest’ultimo di lucrare, sul medesimo danno, indennità e risarcimento conseguendo così per due volte la riparazione dello stesso pregiudizio.

Per giustificare tali conclusioni, la Cassazione si rifà alla lettera dell’art. 1916 c.c. che collega il prodursi della vicenda successoria, in automatico, al pagamento dell’indennità assicurativa e non certo al discrezionale apprezzamento del solvens. Così – concludono i giudici di legittimità – poiché nel sistema dell’art. 1916 c.c., è con il pagamento dell’indennità assicurativa che i diritti contro il terzo si trasferiscono, ope legis, all’assicuratore, deve escludersi un ri-trasferimento o un rimbalzo di tali diritti all’assicurato per il solo fatto che l’assicuratore  si astenga dall’esercitarli.

Per parte nostra, riteniamo che la pronuncia in commento costituisca, in realtà – e tanto per restare in tema di lucro e di danno – un lucro straordinario per le compagnie del settore e un danno incalcolabile per i detentori di polizze di assicurazione destinati prossimamente, per sventura, a incappare in un qualche evento avverso. In proposito, sposiamo senz’altro quanto sostenuto dal Pubblico Ministero, nella requisitoria finale del processo civile di Ustica, laddove egli ha biasimato come irragionevole “il trattare allo stesso modo, sul piano risarcitorio, chi abbia e chi non abbia stipulato un rapporto assicurativo, con relativi oneri di pagamento del premio”.

Avv. Francesco Carraro

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Le “nuove” sentenze gemelle della Cassazione sulla compensatio lucri cum damno

A distanza di dieci anni dalle celeberrime sentenze di San Martino, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ecco un nuovo “parto” quadri-gemellare destinato ad altrettanta e duratura celebrità rispetto a quella toccata al precedente di due lustri or sono.

Ci riferiamo alle quattro sentenze rese in data 22.05.2018 e recanti i numeri 12.564, 12.565, 12.566, e 12.567 che hanno affrontato il tema della cosiddetta compensatio lucri cum damno. Ovverossia, di tutti quei casi in cui, da un determinato evento, discendono – a beneficio e a danno del medesimo destinatario –  effetti, nel contempo, benefici e pregiudizievoli.

Le pronunce in questione erano attese con ansia da tutti gli operatori del settore i quali, da quasi un anno (le ordinanze di rimessione risalgono, infatti, al 22.06.2017) attendevano il fatidico verdetto destinato a impattare in maniera significativa sia sulle legittime aspettative risarcitorie delle vittime dei sinistri stradali (e non solo) sia sulle casse (certamente non esangui) delle compagnie del comparto assicurativo.

Per capire l’importanza della questione, è sufficiente ricordare lo scalpore suscitato dalla cosiddetta “sentenza Rossetti” con la quale, un paio d’anni fa, la Suprema Corte aveva sancito il principio per cui –  dall’importo ricevuto a titolo di risarcimento – il danneggiato avrebbe dovuto defalcare quanto ottenuto in forza di indennizzo erogato in base a una polizza infortuni.

Ora, la prima sensazione cui bisogna resistere nell’affrontare le pronunce del 22 maggio è quella di compiere una valutazione sommaria che accomuni indiscriminatamente i quattro casi diversi affrontati dagli Ermellini.

Se è ben vero che, dalle pronunce in commento, è estrapolabile una ratio comune, è altrettanto vero che le fattispecie trattate in concreto dalla Cassazione sono sufficientemente diverse e distinte, l’una dall’altra, da meritare (ciascuna) un approfondimento monografico.

Per la precisione, la sentenza 12.564 si è occupata della potenziale sovrapposizione tra la somma ricevuta (a titolo di risarcimento del danno patrimoniale) dal familiare di una persona deceduta e il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’INPS al medesimo soggetto in conseguenza della morte del proprio congiunto.

La sentenza 12.565 (che si è occupata della tragedia di Ustica) ha risposto al quesito se il danno da fatto illecito debba essere, o meno, liquidato sottraendo dall’ammontare della posta risarcitoria l’importo discendente dalla indennità assicurativa dovuta al danneggiato assicurato giusta polizza infortuni da quest’ultimo stipulata.

La sentenza 12.566 riguarda, invece, la possibilità di defalcare dalla rendita ottenuta dal lavoratore infortunato (per l’inabilità permanente) grazie agli “ammortizzatori sociali” vigenti, l’ammontare del risarcimento posto, per il medesimo titolo, a carico del responsabile del fatto illecito.

Infine, la sentenza 12.567 si è chiesta se – dal risarcimento del danno patrimoniale per l’assistenza necessaria (vita natural durante) a beneficio di un neonato (la cui salute sia stata irrimediabilmente compromessa da un caso di malpractice medica) – debba essere scomputato il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento ottenuta dalla vittima in conseguenza di quel fatto e alla medesima erogata dall’INPS.

Cominciamo con il dire che il principio guida –  la bussola ermeneutica, per così dire, –  messa a disposizione dalla Sezioni Unite (e impiegabile in tutti i casi testè menzionati) è quella del “criterio funzionale”.

Ciò significa che il principio della compensatio potrà e dovrà essere applicato solo quando i benefici “lucrati” dalla vittima abbiano lo stesso nesso funzionale; cioè, siano destinati al medesimo scopo consistente nel ristorare la vittima delle conseguenze pregiudizievoli patite per effetto del fatto illecito del terzo. Altrimenti detto, il criterio discriminante per stabilire se due distinte erogazioni possano, oppure no, sommarsi a buon pro del medesimo destinatario, non bisogna guardare tanto al titolo (differente o meno) da cui le stesse scaturiscono. Bisognerà, semmai, passare al vaglio, con il dovuto scrupolo, la funzione dei titoli in forza dei quali la vittima è stata beneficata.

La Corte sottolinea quanto segue: “Affidare i criteri di selezione (tra i casi in cui ammettere o negare il cumulo) all’asettico utilizzo delle medesime regole anche per il vantaggio finisce per ridurre la quantificazione del danno ad una mera operazione contabile trascurando così la doverosa indagine sulla ragione giustificatrice della attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato”.

Al contrario, onde individuare un corretto criterio di selezione, è necessario guardare alla funzione di cui al beneficio collaterale, onde accertare se  esso sia compatibile o meno con una imputazione al risarcimento.

Proprio alla luce dei succitati principi, discende, per logica e coerente conseguenza, che la pensione di reversibilità non potrà mai essere scomputata dal danno patrimoniale sofferto dal familiare di un soggetto deceduto  per colpa altrui.

Infatti, la pensione di reversibilità (che appartiene al più ampio genus delle pensioni ai superstiti) è una forma di tutela previdenziale in cui l’evento protetto è la morte, cioè un fatto naturale che, per presunzione legislativa, genera uno status di bisogno in capo ai familiare del defunto.

Ergo, per l’ordinamento, la pensione di reversibilità è uno strumento finalizzato a un interesse superiore della collettività destinato a sgravare i cittadini dai bisogni conseguenti a un lutto e a garantire loro quelle minime condizioni economiche e sociali  indispensabili a garantire il godimento dei diritti civili e politici ex art. 3 della Costituzione, nonchè lo specifico diritto dei lavoratori al trattamento preferenziale (rispetto alla generalità dei cittadini) ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 della nostra Carta fondamentale.

Per andare al nocciolo della questione, si può sintetizzare il tutto affermando che l’erogazione della pensione di reversibilità non è geneticamente connotata dall’obbiettivo di rimuovere le conseguenze dannose, sotto il profilo patrimoniale, prodottesi in capo al danneggiato per effetto del fatto illecito altrui. La pensione di reversibilità non ha una finalità indennitaria, ma costituisce, semmai, l’adempimento, da parte dell’ordinamento, di una promessa nei confronti del lavoratore assicurato (e deceduto) il quale aveva sacrificato una quota parte del proprio reddito per alimentare la propria posizione previdenziale.

La ragione giustificatrice di tale indennità non permette, pertanto, di scomputare gli importi ricevuti a titolo di pensione di reversibilità da quanto corrisposto dal responsabile del danno proprio perché i “disegni attributivi causali” (per usare il gergo della Suprema Corte) delle due fattispecie sono completamente diversi.

Infine –  sottolineano gli Ermellini – non esiste neppure sul piano del diritto positivo alcuna norma  che garantisca all’ente previdenziale un’azione di surrogazione rispetto a tale  pensione di reversibilità: infatti, la surrogazione di cui all’art. 1916, comma quarto si applica solo alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro, mentre l’art. 14 della legge 222 del 12.07.1984 prevede una surroga per le prestazioni in tema di invalidità pensionabile non omologabili alle pensioni di reversibilità.

Avv. Francesco Carraro

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