La responsabilità degli enti pubblici per danni causati da guard-rail

Per la giurisprudenza univoca, sia di merito che di legittimità, i danni cagionati da manufatti stradali implicano una responsabilità oggettiva in capo all’ente titolare del bene in base all’articolo 2051 del Codice civile: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

La citata norma vale anche  per l’ente proprietario e gestore di strade pubbliche per l’evento lesivo cagionato a terzi per non aver detto ente provveduto a rimuovere le anomalie presenti nel manto stradale; va, pertanto, considerata superata la giurisprudenza che –  in virtù della grande estensione del demanio stradale e della sua generalizzata utilizzazione –  escludeva la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente gestore del demanio stesso, confinandola all’ipotesi di danno prodottosi per la presenza di insidia e trabocchetto ai sensi dell’art. 2043 c.c.

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