Un’ordinanza della Corte di Cassazione, la nr. 32.372 del 13.12.18 è tornata ad affrontare la tematica dei danni di natura non patrimoniale patiti dalla vittima di un sinistro nel breve lasso di tempo intercorrente tra il momento dell’impatto e quello del successivo decesso. La Cassazione ribadisce come sia ingiustificato, sotto il profilo giuridico, discorrere di una categoria di pregiudizio definibile alla stregua di danno “tanatologico”.
Secondo gli Ermellini, infatti, il danno tanatologico, altrimenti definito come “terminale”, “catastrofale”, “esistenziale” secondo una pluralità di approcci terminologici di carattere polisemico non ha in realtà alcuna dignità scientifica, in punto di diritto. Si tratta, infatti, di locuzioni gergali destinate a contrassegnare un medesimo fatto storico, o naturale che dir si voglia: per la precisone, il pregiudizio di natura evidentemente non patrimoniale patito da un soggetto nel ridottissimo torno di tempo che precede la sua definitiva dipartita da quella che un tempo veniva definita valle di lacrime.
Il fatto che i giudici della Suprema Corte abbiano fatto piazza pulita di tale congerie nebulosa e pletorica di concetti non significa, beninteso, che una persona non possa soffrire un danno laddove si trovi a sopravvivere quodam tempore per poi passare a miglior vita a causa delle lesioni sofferte. Tuttavia, tale pregiudizio rientra a pieno titolo nell’unica categoria giuridica impiegabile in ossequio agli ormai stranoti insegnamenti della stessa Corte di Cassazione e della stratificazione di pronunce venutesi ad affastellare a partire dalle sentenze gemelle del novembre 2008. Ci riferiamo alla categoria del danno non patrimoniale all’interno del quale vanno riportate tutte le conseguenze pregiudizievoli sub specie di patimenti fisici, morali, psicologici, e soggettivi in senso lato, patiti dalla vittima.
La differenza tra le pur varie tipologie di danno in cui può concretamente articolarsi la via crucis di colui che attende la morte imminente non è di natura giuridica, ma semmai sostanziale. Esse si possono concretare in una lesione della salute o in un turbamento dell’animo dettato dalla coscienza della morte imminente. Quel che le differenzia non è un discrimen di natura giuridica – essendo entrambe fattispecie sussumibili entro le coordinate giuridico-concettuali del danno non patrimoniale –, ma la loro consistenza reale che consente di rimarcarne le reciproche differenze sotto molteplici aspetti.
Più precisamente, il primo dei due pregiudizi (lesione della salute) 1) ha fondamento medico legale; 2) consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità; 3) sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente.
Il secondo, invece: 1) non ha fondamento medico legale; 2) consiste in un moto dell’animo; 3) sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole.
Ne discende che i casi saranno due: o brevissima permanenza in vita nella consapevolezza lucida del drammatico ed imminente exitus oppure sopravvivenza altrettanto breve, ma in istato di incoscienza. Nel primo caso si potrà parlare di una sofferenza declinantesi in una multiformità caleidoscopica di emozioni, sensazioni, sentimenti, pensieri. Potrà consistere nello sperimentare il terrore della morte, nell’agonia provocata dalle lesioni, nel dispiacere straziante di lasciare sole le persone care, nella disperazione per dover abbandonare le gioie della vita, nel tormento di non sapere chi si prenderà cura dei propri familiari, nell’angoscia di fronte alla prateria ignota dell’altrove, nel panico rispetto alla prospettiva del nulla eterno e così via, secondo le purtroppo infinite combinazioni percettive che connotano gli uomini in ragione del vissuto biografico, della sensibilità individuale, del livello culturale, dell’esperienza religiosa, delle inclinazioni più o meno spirituali di ciascuno. Sia come sia, è evidente come la “concepibilità” stessa d’un simile pregiudizio presuppone una vittima cosciente. Se la vittima non fosse consapevole della fine, infatti, non sarebbe nemmeno ipotizzabile la prefigurazione del “dopo” e lo struggimento conseguente.
In questa prima ipotesi, poiché il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata, se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, la durata della sopravvivenza non è un elemento costitutivo del danno, né incide necessariamente sulla sua gravità.
Anche una sopravvivenza di pochi minuti, infatti, può consentire alla vittima di avere drammatica contezza della propria fine incipiente, mentre – al contrario – una sopravvivenza in totale stato di incoscienza non consentirebbe di affermare che la vittima abbia avuto consapevolezza della propria morte (Sez. Un. Sentenza n. 26.972 del 11.11.2008).
Nel secondo caso, invece, si potrà configurare un danno biologico temporaneo, ma solo nella misura in cui questo sia suscettibile di accertamento medico-legale (presupposto indefettibile – sul piano del diritto positivo – del cosiddetto danno biologico). Ebbene, secondo la Corte, ai fini del riconoscimento di tale danno non patrimoniale, necessiterà una sopravvivenza superiore alle 24 ore perché il giorno è l’unità di misura medico-legale della invalidità temporanea per quanto non possa, in astratto, escludersi la sussistenza di un danno anche per periodi inferiori.
In sintesi, il danno da invalidità temporanea richiede, in linea di massima e nella stragrande maggioranza dei casi, la sopravvivenza per un lasso di tempo quantomeno superiore alle 24 ore, mentre il danno da formido mortis può essere riconosciuto a prescindere dalla durata minima di cui sopra.
Non ci si può esimere dal rimarcare infine, e peraltro, l’erroneità della pronuncia de quo laddove subordina il riconoscimento del danno morale alla coscienza della vittima. Infatti, la migliore giurisprudenza e la più avveduta dottrina hanno ripetutamente sottolineato come il concetto di sofferenza morale prescinda dalla consapevolezza della vittima e possa coincidere anche semplicemente con la percezione delle sensazioni dolorose da parte di un individuo che si trovi sedato ovvero in stato comatoso: sul punto vedi Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, n. 15395 e in senso conforme Trib. di Pavia sentenza n. 11 del 2017: “Quanto al profilo attinente alla prova del danno, la Corte ha errato laddove ha ritenuto esaustivo il dato della mancanza di elementi utili ad accertare lo stato soggettivo della vittima, così mostrando di non considerare che lo stato di invalidità che precede il decesso è sufficiente – ove perduri quodam tempore – a far sorgere il diritto al risarcimento del danno (biologico da inabilità temporanea), a prescindere dal fatto che il soggetto leso abbia
avuto coscienza della gravità delle lesioni e della ineluttabilità del loro esito (danno catastrofico). È noto – infatti – che, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte da esse determinata, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso, che è trasmissibile iure hereditatis e che va commisurato soltanto alla inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte” (Cass. 15491/2014).
Francesco Carraro
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