Merita un commento l’ordinanza della Corte di Cassazione depositata l’11 settembre 2018 e recante il numero 22.066 con la quale la Suprema Corte è tornata a prendere in considerazione il tema degli “esami strumentali” e il loro ruolo nell’ambito della valutazione delle cosiddette lesioni micro-permanenti. L’annoso dibattito sulla effettiva interpretazione da darsi all’articolo 32 comma 3 ter e comma 3 quater della legge 27 del 2012 ha impegnato, per oltre un quinquennio, sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità. A un certo punto, si era giunti a un chiarimento definitivo quando proprio gli Ermellini, con una serie di pronunce emesse in rapida successione, avevano definitivamente fatto piazza pulita dell’idea secondo cui i danni di lieve entità sarebbero risarcibili, nella loro dimensione permanente, solo allorquando siano riscontrati da un esame strumentale.
Tuttavia, nell’agosto del 2017 la cosiddetta “legge concorrenza” aveva apportato un’ulteriore modifica alle norme surrichiamate recependo, secondo taluni, un modello in controtendenza rispetto alle acquisizioni cui era in precedenza pervenuta la Corte di Cassazione. Infatti, in base a una delle letture date alla novella del 2017, quest’ultima consentirebbe sì la liquidazione di risarcimenti alle vittime dei micro danni anche in assenza di esami strumentali, ma solo quando si tratti di menomazioni ‘visivamente’ accertabili come nel caso delle cicatrici, e cioè dei danni estetici.
In questo contesto si situa l’ordinanza che andiamo a commentare la quale costituisce il culmine di un processo civile conclusosi, in secondo grado, con una sentenza del Tribunale di Avellino. Nel provvedimento del giudice campano, si legge che le microlesioni – onde poter essere risarcite – devono necessariamente essere rilevate (e quindi rivelate) da un accertamento clinico-strumentale inteso come referto diagnostico.
Orbene, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso contro la prefata sentenza ritenendolo fondato proprio nella parte in cui esso contesta l’affermazione secondo cui – ai fini dell’accertamento della invalidità permanente – sia sempre necessario un referto di diagnostica per immagini.
La Corte richiama i suoi precedenti (tra cui la pronuncia nr. 18.773 del 2016 e la sentenza nr. 1.272 del 2018) i quali già avevano affermato il principio per cui, in materia di risarcimento del danno micro permanente disciplinato dall’articolo 139 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni (nel testo modificato dall’articolo 32 comma 3 della legge 27 del 2012), va interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea e permanente dell’integrità psicofisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali. Nondimeno, aggiungevano gli Ermellini, laddove si legge “accertamento clinico strumentale obiettivo” non si può tradurre nel senso che l’unico e imprescindibile mezzo probatorio sia l’esame strumentale; salvo che ci si trovi in presenza di una patologia non facilmente appurabile sulla base della sola visita.
Pertanto, in ossequio al suindicato principio, il Collegio dichiara, con la pronuncia in commento, di voler dare continuità all’orientamento precedente. Il che significa che sarà sempre necessario un rigoroso accertamento medico-legale al fine di documentare l’esistenza di una lesione permanente; e tuttavia, tale lesione permanente non potrà essere negata solo per l’assenza di un referto strumentale per immagini e cioè sulla base di un (malinteso e irricevibile) automatismo che vincoli sempre e comunque il riconoscimento dell’invalidità a una verifica di carattere strumentale.
La Corte ha rinviato il giudizio al Tribunale a quo (dopo aver cassato la sentenza) affinché quest’ultimo accerti se l’invalidità permanente possa o meno, nel caso di specie, ritenersi comprovata sulla base di criteri oggettivi. Potremmo concludere dicendo che, una volta tanto, non l’hanno avuta vinta i poteri forti (i soliti noti, verrebbe da aggiungere) che si annidavano dietro il blitz operato dal Parlamento con la legge concorrenza 2017.
Avv. Francesco Carraro
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