Fondo di garanzia e onere della prova (Tribunale Napoli sez. VIII, 21/05/2020, n. 3562)

Il danneggiato dal sinistro stradale, qualora promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, è tenuto a provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto; essendo a tal fine sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall’autorità giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo.