Il risarcimento del danno patrimoniale spetta anche ai disoccupati

Quando si tratta di quantificare in modo adeguato il danno patito dalla vittima di un incidente stradale, di un infortunio sul lavoro, di un caso di responsabilità medica o di qualsiasi altro atto illecito, uno dei problemi di più difficile soluzione è quello del danno patrimoniale.

In particolare, spesso vengono ingiustamente sottovalutate le conseguenze dannose che non si riflettono direttamente sul fisico o sulla psiche del soggetto infortunato, ma sulla sua capacità di produrre reddito.

Per esempio, una persona che non lavora ancora, o che non ha mai lavorato, ha diritto di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da “lucro cessante”, cioè da perdita di reddito?

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Come si calcola il danno patrimoniale da lucro cessante

Con pronuncia depositata il 4 febbraio 2020, numero 2463, la Corte di Cassazione è tornata sul tema del danno patrimoniale da lucro cessante conseguente alla lesione alla capacità lavorativa specifica del danneggiato.

Ci troviamo davanti a tale questione quando la vittima del sinistro non ha ricevuto solo un danno biologico permanente, ma ha riportato anche delle conseguenze in grado di ridurre (in tutto o in parte) la sua capacità di svolgere l’attività lavorativa cui il danneggiato si dedicava al momento dell’incidente.

Già in passato, ci si era posti il problema dei soggetti privi di reddito perché disoccupati o perché in cerca di un lavoro o perché studenti o casalinghe. In tutti questi casi, il criterio cui si faceva riferimento (onde concedere il ristoro del danno da luco cessante a favore di una persona che, di fatto, non lavorava) era quello del triplo della pensione sociale.

Detto parametro era già previsto dalla legge 990 del 1969 e, successivamente, fu recepito anche dal D.lgs. 209/2005 (Nuovo Codice delle Assicurazioni).

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Il risarcimento per incapacità lavorativa va richiesto nel modo giusto

Che un ragazzo desideri fare lo chef da grande non deve sorprendere visto il grande successo riscosso dalle trasmissioni televisive di cucina e arte culinaria in genere che hanno trasformato valenti cuochi in vere e proprie superstar. Ma cosa succede se quel ragazzo, e i suoi sogni nel cassetto, vengono brutalmente interrotti da un grave incidente stradale? 

La Cassazione civile con una recente sentenza (la nr. 17.411 del 28 giugno 2019) si è occupata del caso di un giovane aspirante cuoco il quale, tra l’altro, vantava pure una esperienza maturata nell’impresa di ristorazione di famiglia. Un brutto giorno, un sinistro stradale gli procurava una invalidità permanente pari al venti per cento con rilevanti limitazioni all’espletamento di attività manuali.

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La Cassazione e la prova del danno patrimoniale

Un’interessante pronuncia della Corte di Cassazione – ci riferiamo alla sentenza numero 21.988 depositata il 3 settembre 2019 – è intervenuta sulla questione del danno patrimoniale da lucro cessante. E anche sulla sottile distinzione che intercorre tra questa fattispecie e quella della incapacità lavorativa specifica incidente solo sul piano del danno biologico.

Per la precisione, nel primo caso ci troviamo di fronte ad una flessione del reddito del soggetto danneggiato il quale – in ragione delle menomazioni subite – è costretto a rinunciare temporaneamente o permanentemente alla propria attività lavorativa.

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