Omicidio stradale e rilevanza del comportamento colposo di terzi

In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento colposo di terzi, anche di minima rilevanza, o qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 24910 nell’accogliere, parzialmente, il ricorso proposto da un’automobilista condannata in sede di merito per il delitto di omicidio colposo stradale (art. 589-bis cod.pen.) in danno di un pedone.

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