Rivalsa dell’azienda sanitaria pubblica sul medico: spetta alla giurisdizione ordinaria

Contro chi deve rivolgersi la doglianza di una persona rimasta lesa a causa di un errore medico? Contro la struttura ospedaliera oppure contro il chirurgo o il sanitario responsabile della condotta attiva od omissiva illecita?

In verità, il danneggiato può avanzare le proprie pretese risarcitorie nei confronti di entrambi i soggetti. Più precisamente, se il fatto è accaduto dopo l’entrata in vigore della legge 24 del 1 aprile 2017 (cosiddetta legge “Gelli-Bianco” sulla sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), egli potrà agire a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti dell’azienda sanitaria o della unità sanitaria locale  competente e a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti del singolo operatore (articolo 7 della legge 24/2017).

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