La sospensione dell’esecutività delle sentenze di primo grado

Una delle caratteristiche fondamentali delle sentenze civili di condanna è la loro provvisoria esecutività. Significa che la parte condannata a pagare una somma di denaro (a titolo di risarcimento, per esempio) – laddove non adempia quanto statuito dal Giudice – rischia di subire un’azione esecutiva sotto forma di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi.

La domanda che ci si pone (e che molti,  con comprensibile ansia, si pongono) in consimili casi è la seguente: si può bloccare il “treno” di una esecuzione giudiziale basata su una pronuncia di condanna? La risposta giusta, come sempre, è: dipende.

Innanzitutto, bisogna chiederlo al Giudice competente che, nel caso di una sentenza di primo grado, è il giudice di appello. Il provvedimendo di sospensione dell’esecuzione (o della esecutività di una sentenza di condanna) prende comunemente il nome di “inibitoria”.

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