Vaccini, indennizzi e risarcimenti

La recente e furibonda polemica scoppiata a proposito della introduzione delle vaccinazioni obbligatore (per un numero di vaccini ben superiore rispetto a quello precedentemente contemplato nel nostro ordinamento, da 4 a 10, operato dalla legge di conversione del decreto Lorenzin del 07.06.17) impone alcune considerazioni destinate, inevitabilmente, a incrociare anche la materia del risarcimento del danno.

Il decreto e la legge di cui sopra sono palesemente incostituzionali per violazione di almeno quattro articoli della nostra carta fondamentale: 1) l’art. 3 violato sia per quanto riguarda il principio di uguaglianza (vedasi la disparità di trattamento, nella compressione del diritto di accesso alle agenzie educative, tra scuola materna e scuola elementare) sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza del dettato normativo; 3) l’art. 32, secondo comma attraverso il vulnus alla libertà di scelta arrecato tramite l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio senza alcun rispetto dell’incomprimibile diritto della persona umana a scegliere le proprie cure; 3) l’art. 77, secondo comma, che consente all’esecutivo di licenziare decreti con forza di legge nei soli casi di “straordinaria necessità e urgenza” del tutto assenti nella fattispecie (in mancanza di epidemie e in presenza di una normativa che già rappresentava il top a livello europeo sia sotto il profilo del numero di vaccinazione imposte sia sotto quello della obbligatorietà); 4) l’art. 81, terzo comma, della Costituzione il quale grava il legislatore dell’onere di indicare le coperture finanziarie previste per ogni riforma.

È soprattutto quest’ultimo punto che merita un’attenta riflessione; infatti, proprio per i casi in cui il nostro parlamento ha inteso introdurre obblighi vaccinali motivati dalla necessità di tutela della salute pubblica, è stata emanata una norma (la legge 210 del 1992 e le successive integrazioni) con la quale si prevede che lo Stato debba mettere a disposizione un’equa indennità (al di fuori delle previsioni risarcitorie di cui all’part. 2043 c.c.) per l’ipotesi in cui i soggetti sottopostisi a vaccinazioni obbligatorie abbiano a riportarne delle conseguenze dannose e irreparabili.

Questa legge fa ovviamente piazza pulita della leggenda metropolitana propalata dai feticisti delle vaccinazioni secondo la quale il vaccino sarebbe sempre, comunque e totalmente inoffensivo per chi lo riceve. L’affermazione è talmente falsa (un fake, come usa dire oggidì) che – da oltre un quarto di secolo – lo Stato italiano ha regolamentato proprio i diritti di coloro che dai vaccini siano stati danneggiati. Parliamo, dunque, di una consapevolezza maturata sia dalla comunità scientifica sia dal sistema politico in un periodo storico in cui non esistevano la rete, i social, e le tante vituperate fake news.

A prescindere da questa notazione di cronaca, ciò che più importa è la ratio della legge 210/92 che va rinvenuta nella consapevolezza del legislatore di dover adeguatamente controbilanciare ogni compromissione del diritto del singolo alla propria autodeterminazione compiuto (come nel caso delle vaccinazioni obbligatore) in nome di una superiore esigenza di tutela sociale e in ossequio a quello spirito solidaristico che dovrebbe connotare i rapporti tra i cittadini singoli e l’intera comunità civica in cui essi si trovano inseriti.

Altrimenti detto: io Stato, da un lato ti obbligo a sottoporti a un trattamento sanitario per il bene di tutti, ma dall’altro mi faccio carico delle conseguenze nocive (talvolta esiziali) che tu dovessi riportare per effetto della mia decisione legittima di limitare la tua sfera di autonomia e la tua libera scelta.

La legge 210/92 prevede lo stanziamento di coperture annuali per far fronte alle liquidazioni di natura indennitaria a beneficio dei soggetti colpiti dalla inopinata, ma possibile e scientificamente nota e studiata, sovra-reazione dell’organismo umano all’inoculato vaccino.

È del tutto evidente che le regole e i diritti introdotti con la surrichiamata legge varranno anche per tutti i bambini che dovessero, per ipotesi, riportare lesioni dalla nuova campagna coatta di vaccinazione massiva introdotta dal ministro Lorenzin.

Senonché, la legge in questione non prevede nessuna copertura ulteriore rispetto a quella di 30 milioni di euro annui stabiliti in illo tempore dalla legge n. 229/2005 (e calibrata su quattro vaccini obbligatori, non su diecie!). Da qui il profilo di incostituzionalità. Ma procediamo oltre: quali scenari si aprono a beneficio dei bambini che avessero malauguratamente a riportare dei danni dalle nuove coperture vaccinali? Da un lato, essi potranno beneficiare degli indennizzi preveduti dalla legge 210/92. Tali “indennizzi”, lo dice la parola, non costituiscono dei risarcimenti, ma delle somme senza funzione risarcitoria messe a disposizione dallo Stato (a prescindere da ogni valutazione di colpevolezza, in presenza del solo accertato nesso causale tra vaccino e lesione). La somma in questione potrà e dovrà essere richiesta attraverso l’iter procedurale contemplato dalla legge che prevede la sottoposizione del caso al giudizio valutativo di commissioni mediche ad hoc.

Il fatto che un soggetto abbia ricevuto l’indennizzo inibisce il suo diritto a ottenere anche l’integrale “risarcimento” del danno patito? Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, assolutamente no.

Diritto all’indennizzo e diritto al risarcimento possono tranquillamente coesistere, di talché i genitori di un minore danneggiato dai vaccini obbligatori potranno sia avanzare la richiesta di cui alla legge 210/92 sia promuovere un’azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria e/o del Ministero della Salute per ottenere l’integrale risarcimento del danno biologico patito. In quest’ultimo caso, si aprirà un contenzioso in cui il rapporto tra le parti sarà disciplinato dalle regole in materia di stime e quantificazione del danno, prescrizione, onere della prova previste per il settore della cosiddetta malpractice medica.

In particolare, con precipuo riferimento al termine prescrizionale, la Corte di Cassazione, con sentenza nr. 19965/13, ha statuito (con riferimento all’ipotesi di infezione da trasfusione, ma il principio vale anche per le vaccinazioni) che “la responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti a infezioni da virus (HBV – HIV – e HCV) contratta da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale né solo ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime)”.
Altro principio cardine ormai acquisito è quello secondo cui la prescrizione decorre non dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno ma dal momento in cui “tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche“.

Ciò significa che tale momento non potrà che coincidere con la acquisizione, da parte dei genitori del bambino danneggiato, di una relazione medico legale che confermi i loro timori. Possiamo concludere dicendo che la legge imposta, con furia liberticida, agi italiani nell’estate 2017 potrebbe avere conseguenze, anche di natura patrimoniale per le casse pubbliche, di cui neppure i promotori del controverso provvedimento sospettano la portata.

Avv. Francesco Carraro – www.avvocatocarraro.it

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